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Immagine del redattoreCoservice S.r.l.s.

PRINCIPALI NOVITA' DEL D.L. COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2025

Riportiamo di seguito le principali novità introdotte in occasione della conversione in legge del DL collegato alla finanziaria 2025:

  • Bonus lavoratori dipendenti.

Con riferimento alle disposizioni riferite al riconoscimento dell’indennità di 100 euro nel mese di dicembre ai lavoratori dipendenti, sono state apportate le seguenti modifiche circa l’ambito di applicazione:

1. non viene più richiesta la condizionalità di un coniuge fiscalmente a carico. Ai fini dell’accesso della misura, è sufficiente che il dipendente abbia almeno un figlio riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato fiscalmente a carico;

2. l’indennità non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente di fatto il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della stessa indennità;

3. il lavoratore deve attestare di aver diritto all’indennità e comunicare il codice fiscale del coniuge, del convivente e dei figli a carico.

Le disposizioni, dal punto di vista sostanziale, sono rimaste invariate. Pertanto, il beneficio continua a spettare ai contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro che versano un IRPEF lorda superiore all’importo della detrazione.

  • Concordato preventivo biennale.

Alcuni contribuenti hanno potuto beneficiare di una mini proroga fino allo scorso 12.12.2024 per poter optare per l’adesione al concordato preventivo biennale. Si segnala che coloro che hanno esercitato l’opzione in occasione della riapertura dei termini, ai fini della sanatoria, l’adesione al concordato si intende avvenuta in data 31.10.2024.

Riguardo alle cause di esclusione, si segnala che non è possibile accedere al concordato in caso di modifica della compagine sociale nel primo anno di adesione al concordato nel caso in cui comporti un aumento di tale compagine. Allo stesso modo, il concordato cessa di avere afficacia a partire dal periodo d’imposta nel quale la società di persone o l’associazione professionale è interessata da una modifica della compagine che comporta un suo incremento.

Fanno eccezione, in ogni caso, le ipotesi di decesso dell’associato o del socio, anche nel caso in cui subentrino due o più eredi.

  • ZES unica mezzogiorno.

La legge di conversione ha confermato quanto previsto dal DL, ovvero la comunicazione integrativa attraverso cui possono essere indicati investimenti realizzati ulteriori rispetto a quelli risultanti alla comunicazione originaria, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla comunicazione stessa.

  • Sanatoria 2018-2022.

Secondo quanto previsto dalle disposizioni approvate in sede di conversione, la presenza per le annualità dal 2018 al 2022 dei codici 15, 16 e 17 tra le cause di esclusione ISA (introdotti dal 2020 al 2022) consente in ogni caso di accedere alla sanatoria. Tali codici si riferiscono, come noto, all’emergenza sanitaria COVID.

Viene inoltre, consentito l’accesso alla sanatoria anche nel caso di indicazione della causa di esclusione ISA individuata dal codice 4, riferita al periodo di non normale svolgimento dell’attività (liquidazione, attività produttiva non iniziata, interruzione dell’attività, sospensione dell’attività, modifica dell’attività e interruzione dell’attività).

Viene consentito l’accesso alla sanatoria anche da parte dei soggetti che indicano il codice ISA riferito alle multiattività (in tal caso non trova applicazione la riduzione del 30% dell’imposta sostitutiva).

Si segnala che in caso di dichiarazione infedele di una delle cause di esclusione ISA il contribuente non può più accedere alla sanatoria.

Si ricorda che l’opzione per l’adesione alla sanatoria va esercitata tramite modello F24 per ogni annualità entro il prossimo 31.03.2025 con il versamento della prima/unica rata delle imposte sostitutive dovute.

Per le società di persone, associazioni professionali e società trasparenti, l’opzione per l’adesione alla sanatoria è esercitata inviando i modelli relativi alla prima o unica rata:

1. dell’imposta sostitutiva IRAP da parte della società o associazione;

2. del’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e addizionali da parte dei soci o associati o, in alternativa, dalla società o associazione.

  • Copertura rischi catastrofali.

Vengono modificate le disposizioni che prevedono l’obbligo di assicurazione contro i rischi cagionati da calamità ed eventi catastrofali su terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature industriali e commerciali, con la specificazione che l’oggetto della copertura deve essere riferito a tali beni con esclusione di quelli già assistiti da copertura assicurativa.

Il termine del 31.12.2024 è stato prorogato al 31.03.2025 ad opera del DL milleproroghe.



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