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REGIME FORFETTARIO E I RIMBORSI SPESA

Immagine del redattore: Coservice S.r.l.s.Coservice S.r.l.s.

Importanti novità sono state introdotte con l’approvazione del D.Lgs. 192/2024 (c.d. Riforma Irpef) per i lavoratori autonomi in regime forfettario.

A partire dal 1° gennaio 2025 i rimborsi spese incassati non concorrono più alla formazione del reddito imponibile – sia dal punto di vista fiscale sia previdenziale – né al raggiungimento del limite di fatturato imposto per aderire al regime forfettario.

Contrariamente, fino al 31 dicembre 2024 i rimborsi spese venivano conteggiati nel calcolo del reddito forfettario e inclusi nella soglia di compensi e ricavi. Per chiarezza, ci riferiamo al rimborso che il lavoratore autonomo, nonché contribuente forfettario, può chiedere al proprio cliente per spese sostenute per suo conto, come bolli, tasse, trasferte, materiali, vitto ecc.

Affinché i rimborsi spese siano classificati come tali, è necessario che siano rispettati tre requisiti:

1) Devono essere giustificati dai costi effettivamente sostenuti. La normativa richiede che i rimborsi spesa siano accompagnati da una documentazione dettagliata, come ricevute o fatture, che dimostrino come tali costi sono stati sostenuti per conto del cliente. Ad esempio, nel caso di rimborso del biglietto ferroviario sarà necessaria una fattura o ricevuta o copia del biglietto nel quale sia riportato la tratta e il costo. Altro esempio, nel rimborso spese di vitto sarà necessaria una fattura dettagliata o scontrino parlante nel quale è indicato che la spesa è sostenuta per conto del cliente;

2) Devono essere addebitati analiticamente in capo al committente.

3) Nel caso di rimborsi spese per le trasferte, vitto, alloggio e viaggio/trasporto, il pagamento deve essere eseguito con strumenti tracciabili (es: bonifico).



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