Interessante sentenza arriva dal Tribunale di Pordenone (n. 655 del 25/10/2023), secondo cui qualora i lavori edili - contrattualmente definiti e che danno diritto al superbonus - non vengano realizzati entro i termini per cause imputabili all’appaltatore, il committente deve essere risarcito per il danno subito.
In dettaglio, il danno è quantificabile come differenza tra l’ammontare del superbonus (detrazione che spettava nella misura del 110% ai sensi dell’art. 119 del DL 34/2020) e quello delle detrazioni “ordinarie”, con aliquota inferiore, che possono ancora competere al committente.
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