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RESPONSABILITÀ CIVILE DEI MAGISTRATI: IL RISARCIMENTO VA CHIESTO AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 8551, ha chiarito che l’azione per il risarcimento dei danni derivanti da reato commesso da un magistrato nell’esercizio delle proprie funzioni deve essere proposta nei confronti del Ministero della Giustizia e non della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Secondo i giudici di legittimità, la disciplina prevista dall’articolo 4 della Legge 117/1988, che attribuisce la legittimazione passiva alla Presidenza del Consiglio, ha carattere speciale rispetto alle regole ordinarie.

Tale normativa, infatti, si applica esclusivamente alle azioni di risarcimento per danni da illecito civile commessi dal magistrato con una condotta che non integri un reato. Quando invece il danno deriva da un fatto penalmente rilevante compiuto nell’esercizio delle funzioni giudiziarie, l’azione risarcitoria deve essere indirizzata al Ministero della Giustizia.


FONTE: IL SOLE 24 ORE



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