La nuova disciplina sui rimborsi spese sostenuti dagli esercenti arti e professioni per l’esecuzione dell’incarico (artt. 54 co. 2 lett. b) e 54-ter co. 1 del TUIR) si applica solo ai fini delle imposte sui redditi.
La normativa IVA, invece, non è cambiata:
Le somme rimborsate continuano a rientrare nella base imponibile IVA (art. 13 del DPR 633/72) e quindi nel volume d’affari (art. 20 del DPR 633/72).
Questo aspetto incide anche sul contributo integrativo dovuto alle Casse di previdenza degli Ordini professionali, che generalmente viene calcolato su tutti i corrispettivi inclusi nel volume d’affari IVA.
Per l’applicazione del contributo integrativo, è comunque necessario verificare i regolamenti delle singole Casse di previdenza.
FONTE: EUTEKNE

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