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ROTTAMAZIONE E CONOSCENZA DEGLI ATTI: I LIMITI ALLE CONTESTAZIONI

La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 32030/2024, ha chiarito un profilo di particolare rilievo in tema di definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione.

Secondo i giudici di legittimità, la presentazione della domanda di rottamazione comporta la piena conoscenza degli atti che il contribuente intende definire. Di conseguenza, una volta trasmessa l’istanza di adesione, non è più possibile eccepire la mancata notifica o la mancata ricezione degli atti oggetto della rottamazione.

La pronuncia assume particolare importanza in vista dell’adesione alla cosiddetta “rottamazione quinquies”. Chi intenda conservare il diritto di contestare la mancata conoscenza di determinati atti dovrebbe, infatti, escluderli espressamente dalla domanda di definizione agevolata. In questo modo, il contribuente potrà sostenere di non averne mai avuto effettiva conoscenza e riservarsi di impugnare il primo atto successivo che ne presupponga l’esistenza.

La scelta di aderire alla rottamazione richiede quindi un’attenta valutazione preventiva degli atti inclusi, poiché l’istanza di definizione vale anche come riconoscimento della loro conoscenza giuridica.


FONTE: IL SOLE 24 ORE



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