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TASSAZIONE DELLA COMPRAVENDITA DI OGGETTI DA COLLEZIONE DA PARTE DI PRIVATI

La fiscalità connessa alla compravendita di oggetti da collezione (come opere d’arte, pezzi d’antiquariato, ecc.) da parte di soggetti privati è un ambito finora poco esplorato dalla dottrina, ma recentemente oggetto di attenzione da parte della giurisprudenza. Un contributo chiarificatore arriva dalla Corte di Cassazione, che con l’ordinanza n. 6874 dell’8 marzo 2023 ha offerto importanti precisazioni su quando la plusvalenza generata da queste vendite sia tassabile e quale sia la relativa categoria reddituale di appartenenza.

La Corte ha individuato tre figure distinte, ciascuna delle quali implica un trattamento fiscale differente:

1. Mercante d’arte

È il soggetto che esercita in maniera professionale e abituale l’attività di compravendita di opere d’arte, anche se privo di una vera e propria struttura imprenditoriale. In questo caso, le plusvalenze sono tassate come reddito d’impresa (art. 55 del TUIR) e il soggetto è obbligato ad aprire una partita IVA, emettere fattura, applicare l’IVA e rispettare tutti gli adempimenti fiscali previsti per le attività economiche.La qualificazione di "mercante" non richiede necessariamente un’organizzazione complessa, ma si basa su indici di professionalità, come:

  • Numero di operazioni effettuate

  • Frequenza e ripetitività delle transazioni

  • Importi rilevanti coinvolti

  • Durata del possesso dei beni

  • Ampiezza e varietà della rete di acquirenti e venditori

2. Speculatore occasionale

Si tratta del soggetto che non svolge abitualmente compravendita di opere d’arte, ma che realizza transazioni sporadiche con finalità di lucro. In questi casi, i guadagni sono tassabili come redditi diversi (art. 67 del TUIR), ma non è richiesta l’apertura della partita IVA né l’applicazione dell’IVA.Per distinguere questa figura da quella del mercante, è fondamentale il fattore temporale: la mancanza di continuità e la distanza temporale tra acquisto e rivendita sono indicatori che escludono l’abitualità e avvalorano la natura occasionale.

3. Collezionista

È il soggetto che acquista opere con finalità culturale o estetica, senza lo scopo di rivendita immediata. La detenzione è legata all'interesse personale e alla passione collezionistica.Tuttavia, il collezionista può vendere singoli beni, anche realizzando un utile, senza generare un reddito imponibile, purché:

  • Le vendite non siano frequenti

  • Vi sia un congruo lasso di tempo tra l’acquisto e la vendita

  • L’intento speculativo sia assente

Caso specifico: vendita di opere ricevute in eredità

Un’ulteriore ipotesi riguarda il soggetto che cede un bene ricevuto in successione: in tal caso, si è in presenza di una dismissione patrimoniale, non imponibile fiscalmente, poiché non si configura né un’attività speculativa né d’impresa.



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