TELERISCALDAMENTO: DOPPIA AGEVOLAZIONE PER LE IMPRESE CHE PRODUCONO E UTILIZZANO ENERGIA
- Coservice S.r.l.s.

- 1 giorno fa
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In caso di teleriscaldamento alimentato da biomassa o geotermia, l’impresa che gestisce la rete e che allo stesso tempo è anche utente finale del calore prodotto può beneficiare sia del credito d’imposta previsto per il gestore sia dello sconto sull’energia riconosciuto al cliente. Questo principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 366 del 7 gennaio 2026, che chiarisce come il meccanismo agevolativo sia applicabile anche nelle situazioni in cui l’impresa produce energia da fonti rinnovabili e la distribuisce a sé stessa attraverso la propria rete di teleriscaldamento. La Corte ha quindi riconosciuto la legittimità della compensazione tra i due benefici, superando eventuali dubbi interpretativi e confermando che la duplice posizione di gestore e utilizzatore finale non preclude l’accesso alle agevolazioni previste dalla normativa. Il riferimento normativo è rappresentato dall’articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 448 del 1998, come interpretato autenticamente dall’articolo 2, comma 138, della legge 244 del 2007, che disciplina gli incentivi per l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili nel sistema del teleriscaldamento.
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