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VENDITE IMMOBILIARE SOTTOCOSTO E DANNO RISARCIBILE A CARICO DEGLI AMMINISTRATORI

Con l’ordinanza n. 6925 del 15 marzo 2025, la Cassazione ha chiarito che la vendita reiterata di immobili a condizioni svantaggiose da parte degli amministratori non è compatibile con l’interesse sociale e lo scopo lucrativo previsto dall’art. 2247 c.c. La Corte ha precisato che il principio di insindacabilità delle scelte gestionali non vale quando queste risultino palesemente irragionevoli o arbitrarie. Anche in assenza di prova di simulazioni di prezzo o appropriazione indebita, gli amministratori possono essere chiamati a risarcire la società per la differenza tra il valore di mercato degli immobili e il prezzo effettivamente incassato.


FONTE: EUTEKNE



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