ASSENZA INGIUSTIFICATA E DIMISSIONI: I CHIARIMENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO
- Coservice S.r.l.s.
- 31 mar
- Tempo di lettura: 1 min
La circolare n. 6 del 27 marzo 2025 del Ministero del Lavoro fornisce chiarimenti sulla gestione delle dimissioni per assenza ingiustificata del lavoratore, secondo quanto previsto dalla Legge n. 203/2024 (Collegato lavoro). Viene ribadito che l’assenza ingiustificata, di per sé, non è sufficiente a risolvere automaticamente il rapporto di lavoro: è necessaria la comunicazione da parte del datore di lavoro all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL).
L’assenza deve protrarsi per il tempo stabilito dal contratto collettivo applicato o, in mancanza, oltre 15 giorni di calendario. La contrattazione può prevedere una durata maggiore, ma mai inferiore. Inoltre, le previsioni contrattuali di natura disciplinare non possono essere utilizzate per anticipare gli effetti risolutivi.
Dal momento della comunicazione all’ITL decorre il termine di 5 giorni per formalizzare la cessazione del rapporto. Durante il periodo di assenza ingiustificata non è dovuta alcuna retribuzione e il datore può trattenere l’indennità di mancato preavviso nell’ultima busta paga.
FONTE: ITALIAOGGI - IL SOLE 24 ORE

Comments