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CONCORDATO SEMPLIFICATO: AMMESSO LO STRALCIO ANCHE PER I CREDITORI PRIVILEGIATI

Nel concordato semplificato è possibile proporre un pagamento parziale anche ai creditori privilegiati, inclusi quelli erariali, purché l’importo offerto non sia inferiore a quanto otterrebbero in caso di liquidazione giudiziale. Il terzo correttivo ha chiarito la questione inserendo nell’art. 25-sexies del Codice della crisi il richiamo esplicito all’art. 84, comma 5, che consente tale trattamento. La regola cardine resta il confronto con quanto sarebbe liquidabile sui beni oggetto di prelazione. Il Tribunale di Lecce (sentenza 17 febbraio 2024) ha ribadito la legittimità dello stralcio, respingendo l’eccezione dell’Agenzia delle Entrate, che ne contestava la validità in assenza di una formale transazione fiscale.


FONTE: IL SOLE 24 ORE



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