top of page
Immagine del redattoreCoservice S.r.l.s.

CREDITO D'IMPOSTA INDUSTRIA 4.0

La Legge di bilancio 2020 ha introdotto un incentivo a favore degli investimenti in beni strumentali nuovi costituito da un credito d’imposta di importo variabile a seconda della diversa tipologia di investimento.

Il beneficio può essere concesso alle imprese che, a decorrere dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2025, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato. Inoltre sono ammesse le spese sostenute fino al 30.06.2026 a condizione che entro la data del 31.12.2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali (anche immateriali) all'esercizio d'impresa, ad eccezione:

-  dei beni indicati all'articolo 164, comma 1, TUIR (autovettura, motocicli, aeromobili, ecc.);

- dei beni per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31.12.1988 stabilisce aliquote inferiori al 6,5 per cento;

-  dei fabbricati e delle costruzioni;

-  dei beni di cui all'allegato 3 annesso alla legge 28 dicembre 2015, n. 208;

- dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

 

BENI ESCLUSI DALL’AGEVOLAZIONE




Gruppo V

Industrie manifatturiere alimentari

Specie 19 – imbottigliamento di acque minerali naturali

Condutture

Gruppo XVII

Industrie dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua

Specie 2/b produzione e distribuzione di gas naturale

Condotte per usi civili

Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione




Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento




Specie 4/b stabilimenti termali, idrotermali

Condutture



Gruppo XVIII

Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni

Specie 4 e 5 ferrovie, compreso l’esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l’esercizio di vagoni letto e ristorante, tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori

Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse)

Specie 1, 2 e 3 trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari

Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza)



 

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

Premesso come possano accedere al beneficio tutte le imprese indipendentemente dalla tipologia, dimensioni e forma giuridica, il credito d’imposta ammonterà a:

  • Per gli investimenti inclusi nella tabella A Finanziaria 2017, fino al limite di spesa di € 2,5 milioni, il credito d’imposta spettante è pari al 50% fino al 2021, 40% nel 2022 e 20% dal 2023;

  • Per gli investimenti inclusi nella tabella A Finanziaria 2017, per il limite di spesa da € 2,5 a € 10 milioni, il credito d’imposta spettante è pari al 30% fino al 2021, 20% nel 2022 e 10% dal 2023;

  • Per gli investimenti inclusi nella tabella A Finanziaria 2017, per il limite di spesa da € 10 a € 20 milioni, il credito d’imposta spettante è pari al 10% fino al 2021, 10% nel 2022 e 5% dal 2023;

  • Per gli investimenti immateriali inclusi nella tabella B Finanziaria 2017, il credito d’imposta spettante è del 50% nel 2022, 20% nel 2023, 15% nel 2024 e 10% nel 2025 con un limite massimo di spese ammissibile pari a 1 milione di euro.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale.

Viceversa per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata:

1) alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore (Durc);

2) al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (Durc);

3) nella fattura e nel DDT deve essere riportato il riferimento normativo quale << bene destinatario delle agevolazioni ai sensi della Legge 30 Dicembre 2020 n. 178 – Legge di Bilancio 2021 – art.1, commi da 1501 a 1067 come modificati dal comma 44 dell’art. 1 della Legge 234/2021 >>.

4) Le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli rispettivamente negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B, e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a € 300.000 è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante a cui attribuire data certa;

5) Per la fruizione del credito d’imposta non è sufficiente l’acquisizione e la semplice messa in funzione del bene strumentali (con caratteristiche rientranti tra quelli elencati negli allegati A e B della legge n. 232 del 2016), bensì è necessario, in aggiunta, che il bene sia interconnesso all’interno dell’impresa nel sistema produttivo e organizzativo. Ciò significa che il bene strumentale deve scambiare informazioni con sistemi interni (es: sistema gestionale disitemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, ecc.) e/o esterni (es: clienti, fornitori, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate.

Il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, in tre quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione. Il credito compensabile non fruito nel periodo d’imposta è riportabile ai successivi con le consuete modalità (Risposta Agenzia delle Entrate durante Telefisco 2021), cioè può essere fruita nel periodo di imposta successivo e, in caso di ulteriore mancato utilizzo, riportata in avanti senza alcun limite temporale. Sulla base della Risoluzione 27/E/2018 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che qualora l’acquisizione dei documenti (quindi la data certa attribuita alla perizia giurata o all’autocertificazione) avvenga in un periodo di imposta successivo a quello di interconnessione, la fruizione dell’agevolazione spetta a partire dal periodo d’imposta in cui i documenti vengono acquisiti. Quindi, ad esempio, se l’interconnessione avviene nel 2021 ma la data certa dell’autocertificazione (o della perizia giurata) è 2022, da quest’ultimo anno potrà essere fruito il credito d’imposta.

Non si applica il limite pari a 700.000 euro annui e non opera il limite di 250.000 euro annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del modello REDDITI.

Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. In tale casistica vi rientra anche il mancato esercizio del diritto di riscatto. Infatti la circolare 9/E del 23 luglio 2021 ha precisato che, nel caso di investimenti effettuati mediante contratto di locazione finanziaria (leasing), costituisce causa di rideterminazione del credito d’imposta anche la cessione del contratto di leasing o il mancato esercizio del diritto di riscatto del bene entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all’entrata in funzione o all’interconnessione.



0 visualizzazioni0 commenti

Комментарии


Комментарии отключены.
bottom of page