DECRETO 231, RESPONSABILITÀ DELL’ENTE ANCHE SE L’INTERESSE RIGUARDA UN SOLO AUTORE
- Coservice S.r.l.s.

- 22 feb
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Con la sentenza n. 5537 la Corte di Cassazione è intervenuta in materia di responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del decreto 231, esaminando un caso di grave infortunio sul lavoro che aveva causato una malattia di 230 giorni.
Secondo i giudici di legittimità, non è necessario che per ciascun imputato sia dimostrato un collegamento tra la propria condotta e l’interesse o il vantaggio dell’ente. È sufficiente che tale rapporto sussista anche solo con riferimento a uno degli autori del reato perché possa configurarsi la responsabilità dell’impresa.
Nel caso concreto erano state rimosse le protezioni antinfortunistiche su un nastro trasportatore. L’azienda sosteneva l’assenza di un interesse dei vertici, che avevano preso le distanze dal comportamento degli operatori. La Cassazione ha però ribadito che, ai fini della responsabilità dell’ente, è sufficiente che il reato sia stato commesso nell’interesse oppure a vantaggio dell’ente, non essendo necessario che ricorrano entrambi i presupposti.
La decisione rafforza l’orientamento secondo cui la responsabilità dell’ente può emergere anche in presenza di condotte operative non direttamente riconducibili ai vertici, purché sussista un collegamento funzionale con l’attività e gli obiettivi dell’organizzazione.
FONTE: IL SOLE 24 ORE





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