DIMISSIONI DI FATTO: IL TERMINE DEVE SUPERARE I 15 GIORNI
- coservicesrl9
- 26 giu
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In una recente Faq, il Ministero del Lavoro ha chiarito che il numero massimo di giorni di assenza ingiustificata previsto dal contratto collettivo nazionale (Ccnl) come causa di licenziamento, sia per giusta causa che per giustificato motivo soggettivo, non può essere utilizzato automaticamente anche per considerare il rapporto di lavoro risolto per “dimissioni di fatto” del dipendente.
Le dimissioni di fatto non sono disciplinate dall’art. 19 del cosiddetto “Collegato lavoro”, che invece consente l’avvio della procedura solo nel caso in cui l’assenza ingiustificata del lavoratore superi il termine indicato dal Ccnl oppure, in mancanza di tale previsione, si protragga oltre 15 giorni consecutivi.
La circolare n. 6/2025 del Ministero ribadisce che non è possibile considerare come valido, ai fini delle dimissioni di fatto, il limite di giorni stabilito nei contratti collettivi per il licenziamento. Se si vuole prevedere un termine per l’assenza non giustificata che determini le dimissioni di fatto, questo deve comunque essere superiore ai 15 giorni.
FONTE: IL SOLE 24 ORE

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