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FALLIMENTO E COMPENSAZIONE IVA: LA CASSAZIONE CHIARISCE I LIMITI TEMPORALI

Con la sentenza n. 7512 del 21 marzo 2025, la Corte di Cassazione ha ribadito che, ai fini della compensazione tra debiti e crediti IVA nel fallimento, è essenziale valutare il momento genetico dei rapporti. In particolare, il credito IVA chiesto a rimborso dal curatore (ex art. 30, co. 2, DPR 633/72) e i debiti da opporre in compensazione da parte dell’Amministrazione devono entrambi originarsi da operazioni avvenute prima dell’apertura della procedura concorsuale. È ammessa la compensazione anche se il credito del fallito diventa liquido ed esigibile solo dopo la dichiarazione di fallimento, purché il fatto generatore sia anteriore. Non è invece consentito compensare crediti IVA pre-fallimentari con debiti IVA sorti successivamente alla dichiarazione, poiché queste operazioni si riferiscono a soggetti giuridici distinti: il fallito da un lato e la massa dei creditori dall’altro, anche in presenza della medesima partita IVA.


FONTE: EUTEKNE




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