Nella vendita a rate con riserva di proprietà, come abbiamo avuto modo di vedere in apposito articolo, il prezzo viene pagato frazionatamente, a scadenze periodiche (rate) e il compratore acquisterà la proprietà solo dopo aver pagato l’ultima rata (art. 1523 c.c.): dunque essa non ha effetti reali immediati. La sua funzione è dare una garanzia molto forte al credito del venditore per il prezzo; se il compratore paga, tutto bene; se non paga, il venditore conserva comunque la proprietà della cosa.
Fiscalmente, sulla base della risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 296 del 22/07/2019, è titolare del reddito fondiario il cedente fino al pagamento dell’ultima rata.
Passando ai fini Ires, ai sensi dell’art. 109 co. 2 lett. a) TUIR, - dove vengono stabiliti i principi per individuare l’esercizio di competenza che, nel caso delle cessioni di beni mobili corrisponderà al momento della consegna mentre per i beni immobili rileva l’esercizio di stipula dell’atto - le clausole di riserva della proprietà non sono rilevanti fiscalmente. Ciò comporta che, nonostante al momento della stipula del contratto non si realizza l’effetto traslativo poiché lo stesso è posticipato al momento del pagamento, ai fini fiscali della determinazione dell’esercizio di competenza i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili, e alla “stipulazione dell’atto” per gli immobili. Conseguentemente si ritiene che le quote di ammortamento dell’immobile oggetto di acquisto con patto di riservato di dominio siano deducibili dalla società acquirente già nell’esercizio di perfezionamento dell’atto di acquisto a prescindere dall’avvenuto pagamento di tutte le rate del prezzo.

コメント