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IL DECESSO DEL SOCIO NELLE SOCIETA' DI PERSONE

Nel caso di decesso di uno dei soci di una società di persone, in ipotesi di mancanza di una specifica pattuizione statutaria, si applica in automatico quanto previsto dall’art. 2284 c.c.: << In caso di morte di un socio la società deve liquidare la quota agli eredi, a meno che gli stessi soci non decidano di sciogliere la società o far entrare nella medesima gli eredi e questi vi acconsentano >>.

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