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IL FALLIMENTO E IL SUBENTRO NEI CONTRATTI

Con la sentenza n. 5585 del 3 marzo 2025, la Corte di Cassazione ha stabilito che, nel caso di fallimento o amministrazione straordinaria, il curatore o il commissario straordinario che subentra in un contratto pendente deve rispettare gli obblighi contrattuali, ma solo per quelli maturati dopo il subingresso.

Se si tratta di contratti a esecuzione continuata o periodica, il curatore è tenuto anche a pagare i corrispettivi per le prestazioni già fornite prima dell’apertura della procedura concorsuale, senza però rispondere degli inadempimenti del debitore fallito precedenti alla procedura.

In caso di mancato rispetto degli obblighi derivanti dal subentro, il curatore o il commissario risponde dei danni in prededuzione e il creditore può chiedere l’ammissione al passivo per ottenere le somme dovute. Questa sentenza chiarisce i limiti della responsabilità del curatore nei contratti pendenti, evitando che la procedura concorsuale si trovi a rispondere di obblighi pregressi non assunti direttamente.


FONTE: EUTEKNE



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