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IL POTERE AMMINISTRATIVO NELLE SOCIETA' DI PERSONE

Aggiornamento: 7 dic 2024

Il legislatore utilizza le società semplici come prototipo normativo generale per le altre società di persone, rinviando la disciplina alle disposizioni ex artt. 2293 e 2315 c.c.. Quindi, le norme relative all’amministrazione delle società semplici, contenute negli artt. 2257 – 2260 c.c., si applicano anche alle altre società di persone, salvo quelle derogate da specifiche disposizioni delle S.n.c. e delle S.a.s..

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