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IL SOCIO UNICO NELLE SOCIETA' DI PERSONE

Il codice civile prevede la forma societaria delle società di capitali a socio unico, mentre nessuna norma ammette specificamente la costituzione di una società di persone. La fattispecie delle società di persone a socio unico può configurarsi solo con il venir meno della pluralità dei soci – circostanza che può verificarsi in caso di cessione di quote, recesso, morte o esclusione dell’altro socio – e comporta la messa in liquidazione della stessa impresa. Infatti, ai sensi dell’art. 2272, comma 1, n. 4 c.c., tra le cause di scioglimento è prevista la mancanza della pluralità dei soci, se entro sei mesi questa non viene ricostituita. In tale ipotesi, la maggior parte della dottrina ritiene che lo scioglimento si perfezioni alla data in cui sono decorsi i sei mesi dal venir meno della pluralità. In questo modo è consentito al socio superstite di decidere se proseguire l’attività economica – trovando un nuovo socio o assumendo la veste di impresa individuale – oppure liquidare la società.

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