IN SCADENZA IL VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA IMU 2025
- Coservice S.r.l.s.
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Entro il 16/06/2025 deve essere versata la prima rata dell’IMU per il 2025, pari all’imposta dovuta per il primo semestre del 2025 applicando l’aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell’anno precedente, ossia del 2024 (art. 1 co. 762 della L. 160/2019). Viceversa la seconda rata, a saldo dell’IMU dovuta per l’intero anno 2025, andrà versata entro il 16/12/2025, a conguaglio, sulla base delle aliquote deliberate per il 2025. Il contribuente può tuttavia provvedere al versamento dell’IMU complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, entro il 16/06/2025.
Sono tenuti al pagamento dell’IMU in quanto soggetti passivi, i proprietari (residenti o non residenti, persone fisiche o giuridiche) di immobili oppure coloro che detengono tali immobili:
In base ad un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, superficie o enfiteusi, dal momento dell’acquisto del diritto;
In base a un contratto di leasing (locatario/conduttore) dal momento della stipula del contratto;
In concessione per le aree demaniali;
Genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice.
Sono assoggettati all’IMU gli immobili riconducibili alle seguenti tipologie:
- fabbricati;
- aree fabbricabili;
- terreni agricoli.
- seppure con delle agevolazioni, sono assoggettate a imposizione le abitazioni principali, e relative pertinenze, accatastate nelle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).
Al contrario, sono esenti le abitazioni principali censite nelle altre categorie catastali e le relative pertinenze. L’art. 1 co. 741 lett. b) della L. 160/2019 (nella versione post sentenza della Corte Costituzionale 13.10.2022 n. 209) qualifica come “abitazione principale” l’immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore al contempo:
vi stabilisce la propria residenza anagrafica (tale requisito “formale” è riscontrabile dal registro dell’Anagrafe del Comune);
vi dimora abitualmente (tale requisito “fattuale” si riferisce alla circostanza che il possessore abiti effettivamente, per la maggior parte dell’anno, nell’unità immobiliare).
Nel caso di due coniugi proprietari ciascuno di un immobile diverso (situato nel medesimo Comune o in Comuni differenti) nel quale ciascun possessore stabilisce la rispettiva residenza anagrafica e dimora abituale, entrambi i coniugi possono beneficiare delle agevolazioni spettanti ai fini dell’IMU per l’abitazione principale (per la rispettiva quota di proprietà).
Vediamo ora la disciplina Imu relativa alle pertinenze. In via generale, costituiscono pertinenze le unità immobiliari destinate in modo durevole a servizio od ornamento dell’unità immobiliare principale, ai sensi dell’art. 817 c.c. In particolare, un immobile si considera pertinenza quando sussistono congiuntamente:
• l’elemento oggettivo, che consiste nel rapporto di servizio od ornamento fra il bene principale (es. abitazione) e la relativa pertinenza (es. cantina);
• l’elemento soggettivo, ossia la volontà (espressa o tacita), da parte del proprietario del bene principale, o di chi ha un diritto reale sul medesimo, di destinare durevolmente la pertinenza ad accessorio del bene principale.
Fermi restando detti requisiti, ai fini dell’IMU si intendono “pertinenze dell’abitazione principale” esclusivamente (anche se iscritte in Catasto unitamente all’unità ad uso abitativo):
- un’unità immobiliare classificata come C/2 (cantina, soffitta o locale di sgombero);
- un’unità immobiliare classificata come C/6 (autorimessa o posto auto);
- un’unità immobiliare classificata come C/7 (tettoia).
Alle pertinenze si applica lo stesso regime fiscale dell’abitazione principale cui si riferiscono.

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