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IVA E COMPRAVENDITA IMMOBILIARE NON CONCLUSA: LA CASSAZIONE IMPONE LA RETTIFICA DELLA DETRAZIONE

Con l’ordinanza n. 5421 del 1° marzo 2025, la Corte di Cassazione ha chiarito gli effetti fiscali derivanti dalla mancata stipula di un contratto definitivo di compravendita immobiliare, a seguito del fallimento del venditore. In particolare, la Corte ha stabilito che il promissario acquirente, pur avendo versato acconti e saldo comprensivi di IVA, non può mantenere il diritto alla detrazione dell’imposta, essendo la cessione mai perfezionata. Pertanto, il soggetto acquirente è tenuto a rettificare la detrazione IVA già operata, attraverso apposita annotazione nei registri, poiché l’immobile non è mai stato effettivamente trasferito e resta nella disponibilità del cedente.


FONTE: EUTEKNE



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