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LICENZIAMENTO DOPO IL DECESSO DEL TITOLARE: ILLEGITTIMO SE L'ATTIVITA' PROSEGUE

La Cassazione, con la sentenza n. 8856 del 3 aprile 2025, ha stabilito che il licenziamento motivato dall’impossibilità di proseguire l’attività dopo la morte del titolare di una ditta individuale — già trasferita per successione — è da considerarsi illegittimo e non nullo. Secondo i giudici, l’impossibilità addotta come giustificato motivo oggettivo è inesistente. In tali casi, non si configura la nullità per violazione di norma imperativa (art. 2112 c.c.), ma una semplice illegittimità per manifesta insussistenza del motivo. Nei contratti soggetti al regime delle tutele crescenti, si applicano le disposizioni del DLgs. 23/2015, con tutela indennitaria ridotta per le piccole imprese.


FONTE: EUTEKNE



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