LOCAZIONI BREVI E CONDOMINIO: CONTANO CODICE CIVILE E LIMITI ALLE IMMISSIONI
- Coservice S.r.l.s.

- 30 mar
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Le locazioni brevi continuano a essere terreno di conflitto, soprattutto nei rapporti di vicinato all’interno dei condomìni. In assenza di divieti espressi e opponibili previsti dal regolamento condominiale, il riferimento normativo resta quello generale del Codice civile.
È questo l’indirizzo fornito dalla Corte d’Appello di Milano con la sentenza n. 516 del 26 febbraio 2026, intervenuta su una controversia legata all’utilizzo di un appartamento destinato a locazioni brevi e brevissime tramite agenzia immobiliare.
Secondo i giudici, quando il regolamento condominiale non contiene un divieto chiaro ed efficace nei confronti dei condòmini, non è possibile impedire in via automatica questo tipo di attività. Occorre invece fare riferimento ai principi generali, in particolare all’articolo 1102 del Codice civile, che disciplina l’uso delle parti comuni, e all’articolo 844, relativo alle immissioni intollerabili.
In altre parole, la legittimità delle locazioni brevi va valutata caso per caso, verificando se l’attività comporti un uso scorretto delle parti comuni o generi disturbi che superino la normale tollerabilità, come rumori, affollamento o utilizzo eccessivo degli spazi condivisi.
La decisione evidenzia un punto chiave: non è la locazione breve in sé a essere vietata, ma possono esserlo le sue modalità concrete di svolgimento, qualora incidano negativamente sui diritti degli altri condòmini.
Ne deriva un equilibrio delicato tra libertà del proprietario e tutela della convivenza condominiale, destinato a rimanere al centro del contenzioso anche alla luce della crescente diffusione degli affitti brevi.
FONTE: ITALIAOGGI





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