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RIMBORSI SPESA: TRACCIABILITA' OBBLIGATORIA SOLO PER IL LAVORO AUTONOMO ABITUALE

Le modifiche introdotte all’art. 5 del Dlgs 192/2024, confermate dall’art. 1 del decreto fiscale, riguardano esclusivamente la determinazione del reddito per i lavoratori autonomi abituali. In particolare, si interviene sulla deducibilità delle spese di vitto, alloggio e trasporto tramite autoservizi pubblici non di linea, rimborsate da imprese o professionisti: per essere deducibili, tali spese devono risultare tracciabili.

Restano invece invariate le regole previste dagli articoli 67, comma 1, lett. l), e 71, comma 2 del Tuir, che disciplinano i redditi da lavoro autonomo occasionale. Pertanto, tali soggetti non sono interessati dalle nuove disposizioni, se non per quanto concerne l’obbligo di tracciabilità ai fini della deducibilità in capo al soggetto che effettua il rimborso.


FONTE: IL SOLE 24 ORE


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