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LA RIVALUTAZIONE DI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI

La Legge di bilancio 2025 ha riproposto la possibilità di rivalutare i valori delle partecipazioni e dei terreni, rendendo la normativa stabile.

In particolare, la “rivalutazione” riguarda:

a)    titoli, quote o diritti non negoziati in mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione: il valore normale è pari alla frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di stima redatta da specifiche categorie di soggetti (iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e/o nel registro dei revisori legali), cui si applica l’articolo 64 del codice di procedura civile;

b)    titoli, quote o diritti negoziati in mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione: il valore normale alla data del 1° gennaio è determinato ai sensi dell’articolo 9, comma 4, lettera a), del TUIR, con riferimento al mese di dicembre dell’anno precedente.

Possono avvalersi della rivalutazione:

  • Persone fisiche non esercenti attività d’impresa;

  • Società semplici e enti non commerciali;

  • Soggetti passivi di imposta che detengono partecipazioni a titolo personale (non legate a un’attività imprenditoriale).

Viceversa sono esclusi dalla rivalutazione i soggetti che detengono partecipazioni nell’ambito di un’attività di impresa. Quindi, le partecipazioni che rientrano in un'attività imprenditoriale non possono essere oggetto di questa misura.

In linea generale, possono formare oggetto di rivalutazione le partecipazioni possedute dal 1° gennaio di ciascun anno, a condizione che, entro il termine del 30 novembre del medesimo anno, si proceda al versamento di apposita imposta sostitutiva. L’aliquota dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione delle partecipazioni è pari al 18 per cento (anziché al 16 per cento, come era previsto nel testo del disegno di legge) e versata, entro il 30 novembre di ciascun anno, con possibilità di rateizzare il versamento dell’imposta sostitutiva fino ad un massimo di tre rate annuali, di pari importo, dovute a partire dalla predetta da partire dalla predetta data del 30 novembre.



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