PRESTITO DEL PERSONALE: IVA DOVUTA ANCHE IN CASO DI RIMBORSO PURO SE C'E' SCAMBIO TRA LE PARTI
- Coservice S.r.l.s.
- 2 giorni fa
- Tempo di lettura: 1 min
Con la circolare n. 5/E del 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le condizioni per l’applicazione dell’IVA ai prestiti di personale tra imprese, anche quando il rimborso riguarda solo il puro costo del lavoratore.
In particolare, l’Amministrazione ha recepito i principi stabiliti dalla sentenza della Corte di Giustizia UE (C-94/19), che ha dichiarato incompatibile con la direttiva IVA la norma italiana che esonerava da imposizione i distacchi di personale effettuati dietro semplice rimborso spese.
Perché l’operazione sia soggetta a IVA, è necessario che siano soddisfatti tutti i presupposti dell’imposta, ovvero:
la prestazione rientri in un rapporto giuridico di reciproco scambio tra le parti (sinallagma contrattuale);
venga effettuata nell’esercizio di un’attività economica;
si svolga nel territorio dello Stato.
In questi casi, anche se l’importo rimborsato coincide con il solo costo del lavoro, sussiste comunque un nesso diretto tra la prestazione resa e il corrispettivo percepito, configurando l’operazione come prestazione “a titolo oneroso” e dunque imponibile ai fini IVA.
Viceversa, se manca qualsiasi forma di corrispettivo, il prestito di personale resta fuori campo IVA, in quanto non è presente un rapporto economico di scambio.
La base imponibile va calcolata sull’intero importo rimborsato, senza possibilità di esclusione. Resta invece esclusa dall’ambito di applicazione IVA la somministrazione di manodopera a termine, che segue un diverso regime giuridico e fiscale.
La circolare aggiorna così l’interpretazione della normativa nazionale, allineandola alla giurisprudenza europea e chiarendo che non è il margine di profitto a determinare l’imponibilità, ma l’esistenza di un rapporto economico tra prestazione e pagamento, anche in assenza di fini lucrativi.
FONTE: ITALIAOGGI

Comments