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LAVORO OLTRE IL TERMINE DEL CONTRATTO: NESSUNA PROROGA SENZA ACCORDO ESPLICITO DELLE PARTI

Il Tribunale di Verona, con sentenza n. 612 del 27 gennaio 2025, ha chiarito che la prosecuzione dell’attività lavorativa oltre il termine del contratto a tempo determinato non può essere interpretata automaticamente come accettazione tacita di una proroga. Perché la proroga sia valida, è necessaria la manifestazione chiara ed inequivocabile della volontà del lavoratore di proseguire il rapporto. In assenza di un accordo espresso o di comportamenti concludenti, non si configura alcuna proroga contrattuale. Una diversa interpretazione – avvertono i giudici – implicherebbe una sostanziale abrogazione dell’art. 22, comma 2, del D.Lgs. 81/2015, che disciplina esplicitamente i limiti e le modalità della proroga dei contratti a termine.


FONTE: EUTEKNE



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