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RIMBORSI CHILOMETRICI AGLI ASSOCIATI DEGLI STUDI: PIENA DEDUCIBILITA' SENZA LIMITI

Con l’ordinanza n. 18364/2025, la Corte di Cassazione ha chiarito che i rimborsi chilometrici erogati dagli studi associati ai propri membri per l’utilizzo dell’auto personale durante trasferte professionali sono interamente deducibili. Tali rimborsi, se documentati e inerenti, non costituiscono compenso, bensì un rimborso patrimoniale, e pertanto non sono soggetti ai limiti dell’art. 164 del TUIR.

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