RIMBORSI CHILOMETRICI AGLI ASSOCIATI DEGLI STUDI: PIENA DEDUCIBILITA' SENZA LIMITI
- Coservice S.r.l.s.
- 8 lug
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Con l’ordinanza n. 18364/2025, la Corte di Cassazione ha chiarito che i rimborsi chilometrici erogati dagli studi associati ai propri membri per l’utilizzo dell’auto personale durante trasferte professionali sono interamente deducibili. Tali rimborsi, se documentati e inerenti, non costituiscono compenso, bensì un rimborso patrimoniale, e pertanto non sono soggetti ai limiti dell’art. 164 del TUIR.
La Corte ha respinto l’approccio dei verificatori che, richiamando l’art. 95 o 164 del TUIR, applicavano restrizioni alla deducibilità. Secondo i giudici, tali limiti si riferiscono ai beni ad uso promiscuo, mentre l’uso esclusivo dell’auto per finalità professionali giustifica la deduzione integrale. Pur in presenza di precedenti giurisprudenziali contrastanti, questa pronuncia conferma un orientamento più uniforme, fermo restando l’onere della prova a carico del contribuente circa la strumentalità e l’inerenza delle spese sostenute.
FONTE: IL SOLE 24 ORE

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