GEOLOCALIZZAZIONE DEI LAVORATORI IN SMART WORKING: VIETATO IL CONTROLLO A DISTANZA
- Coservice S.r.l.s.
- 11 mag
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Il datore di lavoro non può utilizzare sistemi di geolocalizzazione per monitorare i dipendenti che svolgono attività in smart working, pena la violazione dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori. Tale norma disciplina il divieto di controllo a distanza dell’attività lavorativa tramite strumenti elettronici, salvo specifiche finalità legittime come la tutela del patrimonio aziendale o esigenze di sicurezza.
La geolocalizzazione effettuata nei giorni di lavoro agile, anche solo durante le fasce di reperibilità, non rientra tra queste finalità ammesse e, pertanto, si configura come un controllo indebito e vietato.
Il monitoraggio attraverso applicazioni installate sugli smartphone dei dipendenti viola anche i principi cardine del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (GDPR), quali liceità, correttezza e trasparenza.
È importante sottolineare che nemmeno un eventuale accordo con le rappresentanze sindacali aziendali può legittimare questa pratica. L’adozione di strumenti tecnologici che comportino il tracciamento della posizione del lavoratore richiede infatti un rispetto rigoroso delle normative in materia di privacy e libertà individuale.
FONTE: IL SOLE 24 ORE

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